ATTENZIONE: LA NOMINA LA DEVI FARE ANCHE TU CHE PRODUCI RIFIUTI PERICOLOSI SOTTOPOSTI ADR.


ATTENZIONE: LA NOMINA LA DEVI FARE ANCHE TU CHE PRODUCI RIFIUTI PERICOLOSI SOTTOPOSTI ADR.

SANZIONI (DA 6.000 EURO A 36.000 EURO)

TERMINE ULTIMO IL 31.12.2022

Entro il 31 Dicembre 2022 tutte le imprese che spediscono merci o rifiuti soggetti ad A.D.R. dovranno nominare un Consulente per la Sicurezza dei Trasporti di Merci Pericolose, il cosiddetto Consulente A.D.R.

L’obbligo è adesso esteso anche alle aziende che effettuano spedizioni occasionali o di quantitativi minimi di merci e/o rifiuti pericolosi ai fini del trasporto.

Ma procediamo con ordine spiegando perché non sono più previste esenzioni e perché l’obbligo scatta proprio a partire dal 1 Gennaio 2023.

Gli “Operatori” coinvolti nel Trasporto delle Merci Pericolose

Partiamo da lontano introducendo sinteticamente le definizioni dei principali Operatori previsti dall’A.D.R., cioè dei soggetti coinvolti nell’organizzazione e nell’effettuazione di una spedizione di merci/rifiuti pericolosi su strada pubblica. Il Capitolo 1.2 A.D.R. definisce:

  • Speditore, l’impresa che spedisce merci pericolose e/o rifiuti per conto proprio o per conto terzi.
  • Imballatore, l’impresa che riempie con le merci pericolose gli imballaggi, compresi i grandi imballaggi e gli IBC, e se il caso, prepara i colli ai fini del trasporto.
  • Riempitore, l’impresa che riempie con merci pericolose una cisterna o un veicolo-batteria o CGEM, o un veicolo, un grande container o un piccolo container per il trasporto alla rinfusa
  • Caricatore, l’impresa che carica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili in o su un veicolo/container o carica un container, un container per il trasporto alla rinfusa, un CGEM “Container per gas a elementi multipli”, un container-cisterna o una cisterna mobile su un veicolo.
  • Trasportatore, l’impresa che esegue il trasporto con o senza contratto di trasporto.
  • Scaricatore, l’impresa che rimuove un container o una cisterna mobile da un veicolo oppure scarica merci pericolose imballate, piccoli container o cisterne mobili da un veicolo o da un container oppure scarica merci pericolose da una cisterna o da un veicolo/container per il trasporto alla rinfusa.
  • Destinatario, il destinatario secondo il contratto di trasporto. Se il destinatario designa un terzo conformemente alle disposizioni applicabili al contratto di trasporto, quest’ultimo è considerato come il destinatario ai sensi dell’ADR. Se il trasporto si esegue senza contratto di trasporto, l’impresa che prende in carico le merci pericolose all’arrivo deve essere considerata come destinatario.

Queste sono le definizioni dei principali operatori perché riteniamo fondamentale, in prima battuta, stabilire se un’azienda è identificabile in una o più delle definizioni sopra elencate e dunque se ricopre uno o più ruoli previsti dall’A.D.R.

Se, ad esempio, un’azienda riempie e spedisce una tanica contenente 20 L di vernici infiammabili di scarto (UN 1263), sarà indentificata come Speditore e Imballatore perché si è occupata della preparazione del collo ed ha la necessità di metterlo in spedizione. L’azienda esecutrice del trasporto è certamente il Trasportatore e l’impianto di destino che accetta il rifiuto è il Destinatario della spedizione.

Abbiamo trascurato volutamente le figure del Caricatore e dello Scaricatore perché la loro identificazione non è immediata. Si pensi ad esempio alle operazioni di carico che possono essere eseguite sia dal personale dell’azienda speditrice o dall’autista dell’azienda di trasporto o da entrambi.

Procediamo adesso con la trattazione evidenziando quali sono gli Operatori che devono nominare un Consulente A.D.R.

 

ATTENZIONE

Le esenzioni nazionali – previste dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 – sono applicabili unicamente alle imprese che ricoprono i ruoli di “Trasportatore”, “Caricatore” e “Scaricatore” e che dunque effettuano operazioni di trasporto, di carico e di scarico connesse a tali trasporti.

L’autorità competente Italiana non ha previsto esenzioni applicabili alla figura dello “Speditore” di merci/rifiuti pericolosi.

Tornando all’esempio citato in precedenza dell’azienda che riempie e spedisce una tanica contenente 20 L di vernici infiammabili di scarto, concludo che:

  • L’azienda speditrice identificata come Speditore e Imballatore dovrà nominare un Consulente A.D.R.
  • Le aziende che ricoprono i ruoli di Trasportatore, Caricatore e Scaricatore potranno invece avvalersi dell’esenzione prevista dal D.Lgs 4 febbraio 2000, n. 40 evitano così di nominare un Consulente A.D.R.

 

CONCLUSIONI

Oltre alle imprese già soggette ad obbligo di nomina per gestione di spedizioni in pieno regime di A.D.R., dovranno nominare un Consulente A.D.R. entro il 31/12/2022 anche le imprese che:

  • Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo 1.1.3.6 A.D.R.
  • Spediscono merci/rifiuti pericolosi in esenzione secondo i capitoli 3.3, 3.4 e 3.5 A.D.R. (Esenzioni per quantità limitata, per quantità esenti e per disposizioni speciali)
  • Spediscono occasionalmente merci/rifiuti pericolosi oltre i limiti delle esenzioni sopra citate

L’assenza di esenzioni dalla nomina del Consulente per lo Speditore è a mio avviso uno strumento scelto (sia a livello internazionale che nazionale) per tutelare il soggetto su cui ricadono buona parte delle responsabilità. In 1.4.2.1. ADR si legge infatti che lo Speditore ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni dell’ADR ed è in particolare il responsabile:

  • della classificazione delle merci/rifiuti spediti
  • della scelta e della segnalazione degli imballaggi o delle cisterne utilizzate per il loro trasporto
  • della redazione della documentazione che accompagna di trasporto.

Come recita l’1.8.3.4. A.D.R., un Consulente effettivamente in grado di svolgere i compiti di consulente può certamente contribuire ad accompagnare lo Speditore verso la conformità e dunque a rendere più sicure le nostre strade pubbliche.

SANZIONI ELEVATISSIME:

Art. 12 Sanzioni relative al consulente alla sicurezza

  1. Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni dell’articolo 11, comma 2, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 36.000 euro.
  2. Il legale rappresentante dell’impresa che viola le disposizioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 6, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  3. Il consulente che non redige le relazioni di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 24.000 euro.
  4. Il consulente che non ottempera agli obblighi di cui all’articolo 11, commi 5 e 7, relativi alla trasmissione delle relazioni di cui agli stessi commi, e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro.
  5. La vigilanza sull’osservanza delle disposizioni relative ai consulenti per la sicurezza e’ affidata agli Uffici periferici del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici territorialmente competenti.
  6. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono irrogate dal prefetto ed i relativi proventi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Eco Green srl  pensando di fare cosa gradita, visto anche gli importi elevati delle sanzioni, comunica a tutti i clienti che producono, spediscono, imballano o riempiono merci o rifiuti pericolosi sottoposti a regime ADR la propria disponibilità a ricoprire la nomina di CONSULENTE PER LA SICUREZZA DEL TRASPORTO di merci pericolose, il cosiddetto consulente A.D.R.

 

se sei interessato a incaricarci/nominarci come tuo consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose rispondi urgentemente e comunque prima del 31.12.2022 a questa e-mail o telefona al numero 0364356536 e verrai contattato direttamente dal nostro personale in modo da predisporre la documentazione necessaria a evitare le sanzioni previste in caso di mancata nomina.

 

 

 

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