L’azienda deve predisporre il piano di emergenza “Misure semplificate” per la gestione dell’emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1 D.M. 02/09/2021 in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II:
□ luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
□ luoghi di lavoro aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori (Misure semplificate per la gestione dell’emergenza);
□ esercizi aperti al pubblico ove sono occupati meno di 10 lavoratori e caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, ad esclusione di quelli inseriti in attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e in edifici complessi caratterizzati da presenza di affollamento, lo scrivente ha predisposto misure semplificate per la gestione dell’emergenza, costituite dalla planimetria come previsto dal punto 2.2, numero 3) e dà indicazioni schematiche contenenti tutti gli elementi previsti dai punti 2.2, numeri 1 e 2.
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