FINE EMERGENZA COVID 19: PUBBLICATO IN GAZZETTA IL DECRETO


Dal 25 marzo 2022, giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza” .

Lo Stato Di Emergenza, con cui conviviamo da ormai due anni, terminerà quindi ufficialmente il 31 marzo 2022.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Nel testo definitivo del Decreto è stato più chiaramente specificato l’obbligo per tutti i lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, di indossare fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro.

Inoltre è stato confermato che fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare mascherine FFP2:

  • per assistere agli spettacoli aperti al pubblico in (cinema, teatri, sale da concerto, locali di intrattenimento;
  • per assistere agli eventi e competizioni sportivi;

Confermato anche che fino al 30 aprile 2022 sarà obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (normali, quindi non mandatoriamente FFP2):

  • in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli sopra elencati e con esclusione delle abitazioni private;
  • in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, ad eccezione del momento del ballo.

Dagli obblighi di cui sopra restano esclusi:

  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo;
  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS BASE

Dal 1 al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale esclusivamente ai soggetti muniti di Green Pass Base (da vaccinazione, guarigione o test) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto.
  • Le stesse certificazioni sono richieste per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici a lunga percorrenza (sono esclusi i trasporti locali).

GRADUALE ELIMINAZIONE DEL GREEN PASS RAFFORZATO.

Dal 1 al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso di Green Pass Rafforzato (da vaccinazione o guarigione) l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
  • attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.

ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Come detto sopra nel testo definitivo del Decreto è stato più chiaramente specificato l’obbligo per tutti i lavoratori, inclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, di indossare fino al 30 aprile 2022 le mascherine chirurgiche nei luoghi di lavoro.

Inoltre, anche per i lavoratori che abbiano compiuto il 50° anno di età, dal 1° aprile sarà possibile accedere ai luoghi di lavoro con il Green Pass Base (derivante da tampone antigenico o molecolare).

Attenzione però perché fino al 15 giugno 2022 per gli over 50 resta l’obbligo vaccinale, con sanzione di 100 euro in caso di inadempimento.

Questo significa che dal 1° aprile 2022, nonostante rimanga l’obbligo di vaccino per gli over 50, non ci sarà più la sospensione dal lavoro e dello stipendio nel caso in cui i lavoratori over 50 non abbiano il Green Pass Rafforzato.

L’obbligo di vaccinazione rimane, invece, fino al 31 dicembre 2022 esclusivamente per il personale del comparto sanitario, con sospensione da lavoro e stipendio in caso di inadempienza.

ISOLAMENTO

Confermato dal 1 aprile 2022 il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al Covid 19, fino all’accertamento della guarigione.

La cessazione del regime di isolamento consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid 19, effettuato anche presso centri privati a ciò abilitati.

In quest’ultimo caso, la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto, con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.

AUTOSORVEGLIANZA

Confermato che dal 1 aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid 19  è applicato il regime dell’auto-sorveglianza.

Ricordiamo che il regime dell’auto-sorveglianza consiste:

  • nell’obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19;
  • di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Covid 19, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. IL TEST SI PUO’ FARE IN FARMACIA E AMBULATORI CERTIFICATI.

 

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