NOVITA’ DM 02/09/2021 PIANI DI EMERGENZA E SICUREZZA ANTINCENDIO


Con il DM 02/09/2021 scatta l’obbligo di predisporre il Piano di emergenza oppure il piano di emergenza schematico in tutte le attività.  Infatti secondo quanto previsto dalla normativa il PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE deve essere presente in tutte le seguenti attività:

  • luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
  • luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I del DPR 151/2011 (le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco);
  • luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza potenziale di più di 50 persone contemporaneamente, indipendentemente dal numero di lavoratori.
  • Negli ambienti di lavoro che non rientrano nei casi sopra elencati, invece, risulta necessario adottare idonee misure organizzative e gestionalida attuare in caso di incendio. Inoltre per tutti è obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un’adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio. In tale caso è quindi necessario redigere il piano di emergenza schematico 
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