Quarantene per gli stretti contatti


CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 29/12/2021 N.54

Di seguito vengono illustrate le nuove modalità per la gestione delle quarantene che entreranno in vigore all’atto della pubblicazione in gazzetta ufficiale.

Quarantene per gli stretti contatti.

  • La quarantena precauzionale non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
  • Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
  • Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
  • Per semplificazione vengono schematizzati nella presente tabella: le tempistiche riservate ai soggetti positivi per la gestione dell’isolamento e la quarantena per i soggetti definiti stretti contatti con le 3 nuove modalità a seconda dello stato vaccinale.
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