AUMENTO SANZIONI -SOSPENSIONE ATTIVITA’ LAVORATIVA – le novità più rilevanti del D.L 146/2021


Il 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge, poi pubblicato in Gazzetta il 21 ottobre 2021, recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

 

Il provvedimento normativo prevede una revisione del D. Lgs. 81/2008, quindi introduce una serie di misure che interessano la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Attività di verifica

È stato valorizzato il ruolo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) che viene “equiparato” all’ATS (ex ASL) per le attività di verifica.

Sospensione dell’attività

È stata riformulata la soglia per il lavoro nero (fissata al 20%, passa al 10%), oltre la quale è prevista la sospensione dell’attività.

La nuova percentuale continua ad essere calcolata sul numero di lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell’accesso ispettivo.

Il provvedimento non trova applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l’unico occupato dall’impresa (in tal caso il personale Ispettivo può imporre altre specifiche misure).

Anche con l’accertamento di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività (l’ambito della sospensione può riguardare anche solo la parte dell’azienda interessata alle violazioni e quindi non tutta l’attività aziendale).

Salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente, gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo (oppure dalla cessazione dell’attività nei casi in cui l’azienda non possa interrompere il ciclo lavorativo), salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente.

Aumento delle sanzioni

– Per la ripresa dell’attività, in caso di lavoro nero, è necessario provvedere:

  • alla regolarizzazione dei lavoratori;
  • al pagamento di 2500 euro (se il numero di lavoratori non è superiore a 5), 5000 euro (se il numero di lavoratori è superiore a 5).

– Per la ripresa dell’attività, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è necessario:

  • il ripristino delle regolari condizioni di lavoro e/o la rimozione delle conseguenze pericolose;
  • il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda del tipo di violazione (vedasi tabella che segue).

 

Violazione Importo somma aggiuntiva
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi Euro 2.500
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione Euro 2.500
Mancata formazione ed addestramento Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile Euro 3.000
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS) Euro 2.500
Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto Euro 300 per ciascun lavoratore interessato
Mancanza di protezioni verso il vuoto Euro 3.000
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno Euro 3.000
Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi Euro 3.000
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) Euro 3.000
Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo Euro 3.000

In entrambi i casi (lavoro irregolare o gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro), l’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione (divieto di concludere contratti – es. appalti).

Si specifica che, insieme al provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, il personale Ispettivo può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Permane la possibilità per il datore di lavoro di ottenere la revoca mediante il pagamento immediato di una percentuale pari al 20% della somma aggiuntiva (l’importo residuo, maggiorato del 5% è versato entro sei mesi).

L’imprenditore sospeso che non chieda la revoca e non rispetti la sospensione è punito:

  • con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
  • con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.

 

ATTENZIONE

Con nota del 09/11/2021, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha evidenziato che, oltre alla formazione, l’obbligo informativo dei lavoratori (art. 36 D. Lgs. 81/08) deve essere comprovato da idonea documentazione sottoscritta dagli stessi à pertanto, verificare di aver consegnato a tutti i lavoratori le schede informative dei rischi che Vi sono state trasmesse col Vostro DVR

 

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